Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 7 di Info Azienda del mese di Aprile

LE ULTIME NOVITÀ

 

Fondo di solidarietà bilaterale delle telecomunicazioni: istruzioni

 

Messaggio INPS n. 1185 del 7 aprile 2025

L’INPS ha fornito le istruzioni per la piena operatività delle prestazioni integrative dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) e dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
Salari medi e convenzionali per prestazioni economiche e altri importi per il 2025

 

 

 

 

Circolare INPS n. 72 del 2 aprile 2025

Comunicati i salari medi e convenzionali per il 2025 ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, nonché altri importi di prestazioni erogate dall’INPS. Le indicazioni fornite interessano diverse categorie di lavoratori, tra cui:

·      lavoratori soci degli organismi cooperativi (art. 4 del DPR n. 602/1970);

·      lavoratori agricoli a tempo determinato;

·      lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;

·      lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

·      lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Qualifica professionale nel flusso Uniemens: nuova codifica ISTAT

Messaggio INPS n. 1115
del 1° aprile 2025

L’INPS ha reso noto che, a decorrere dalla competenza 05/2025, l’elemento <QualProf>, per indicare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, deve essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).
Polizze catastrofali: ingresso graduale dell’obbligo assicurativo

 

 

 

Decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025 (G.U. n. 75 del 31 marzo 2025)

Pubblicato il decreto che differisce l’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Si prevede la proroga dell’obbligo:

·      per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025;

·      per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025.

Inalterato il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese: in tal caso si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

Indetti per l’8 e il 9 giugno 2025 i referendum in materia di lavoro

DPR del 31 marzo 2025
(G.U. n. 75 del 31 marzo 2025)

Indetti i referendum abrogativi in tema di lavoro: si voterà nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. I quesiti riguardano i contratti di lavoro a tutele crescenti, i licenziamenti e l’indennità per le piccole imprese, i contratti di lavoro a tempo determinato, la responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni.
ATECO 2025: prime indicazioni

 

Circolare INPS n. 71 del 31 marzo 2025

L’INPS ha reso noti i primi aggiornamenti operativi conseguenti all’entrata in vigore, dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. L’Istituto in particolare chiarisce che la nuova classificazione è integrata nelle procedure di iscrizione e variazione delle matricole aziendali, delle Gestioni speciali artigiani e commercianti e in caso di nuove iscrizioni alla Gestione Separata.

 

COMMENTI

 

COLLEGATO LAVORO: PRIME INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Recentemente, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative su alcune delle novità apportate dal c.d. Collegato Lavoro che, come noto, sono in vigore dal 12 gennaio scorso.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il Collegato Lavoro ha apportato modifiche alla disciplina della somministrazione eliminando la disciplina transitoria in vigore fino al 30 giugno 2025 che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.

Pertanto, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, si costituisce in capo all’utilizzatore un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Il Ministero del Lavoro precisa che per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data.

Il Collegato lavoro ha introdotto due ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore. Sono infatti ora escluse da tale limite percentuale anche

  • le ipotesi già escluse dai limiti quantitativi stabiliti per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero i contratti conclusi:
    • in fase di avvio di nuove attività;
    • da start- up innovative;
    • per lo svolgimento di attività stagionali;
    • per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
    • per la sostituzione di lavoratori assenti;
    • con lavoratori over 50;
  • lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Collegato lavoro ha altresì stabilito che, in caso di assunzioni a tempo determinato di tali categorie di lavoratori effettuate dalle agenzie per il lavoro, non trova applicazione

l’obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi:

  • soggettidisoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così come individuati dalla normativa nazionale, in conformità con le disposizioni europee.

ATTIVITÀ STAGIONALI

A seguito dell’intervento del Collegato Lavoro sono ricomprese tra le tipologie di attività di lavoro stagionale anche quelle previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai contratti collettivi aziendali conclusi dalle loro RSA ovvero dalla RSU.

Il Ministero del Lavoro, nel ribadire la natura retroattiva della norma di interpretazione autentica con applicazione anche rispetto ai contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore, sottolinea che nell’ambito delle attività stagionali rientrano

  • oltre a quelle legate a cicli stagionaliben definiti,
  • anche quelle indispensabili per fronteggiare intensificazioni produttivein determinati periodi dell’anno o dovute ad esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.

 

DURATA DEL PERIODO DI PROVA

Il Collegato Lavoro ha stabilito che:

  • fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
  • in ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi e a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

A riguardo, il Ministero del Lavoro specifica che le predette disposizioni si applicano ai contratti di lavoro stipulati dal 12 gennaio 2025 e precisa che i limiti massimi di durata del periodo di prova non sono derogabili dalla contrattazione collettiva in forza del principio generale per cui l’autonomia collettiva non può introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella di legge.

In aggiunta, il Ministero:

  • puntualizza, colmando la lacuna normativa, che per i contrattia termine di durata superiore a 12 mesi, il limite massimo (30 giorni) può essere superato, moltiplicando 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario;
  • chiarisce che:
  • si intendono “più favorevoli” le disposizioni contrattuali che offrono una maggiore tutela al lavoratorein virtù del principio del “favor praestatoris”,
  • viene considerata più favorevole per il lavoratore una durata minore del periodo di provaa causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore“, in relazione al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.

 

LAVORO AGILE: TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il Collegato Lavoro ha fissato in 5 giorni il termine per la comunicazione

  • dell’avvio edella cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e
  • delle eventuali modifichedella durata originariamente prevista.

Tale termine opera, a partire dal 12 gennaio 2025, per tutti i datori di lavoro privato, dalla data dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro agile, fatta salva la stipula per iscritto dell’accordo per il lavoro agile.

Inoltre:

  • nel caso di modifica della durata originariamente comunicata, per effetto di una proroga dell’accordo, il datore dovrà comunicarla entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa;
  • nel caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i 5 giorni successivi alla nuova data di conclusione.

 

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

Il Ministero approfondisce altresì la disciplina delle c.d. dimissioni per fatti concludenti.

Si tratta della norma che prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:

  • oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o
  • in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni,

il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

In tali casi, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore per effetto delle c.d. dimissioni per fatti concludenti e le dimissioni sono valide anche se non presentate tramite il modulo telematico.

Peraltro, a tutela del lavoratore, le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza:

  • per causa di forza maggiore o
  • per fatto imputabile al datore di lavoro.

 

Il Ministero del Lavoro chiarisce, a riguardo, che tale effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto e attivi la procedura prevista, alternativa a quella disciplinare.

Inoltre, in relazione ai giorni di assenza, il Ministero del Lavoro precisa che:

  • in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, possono intendersi come giorni di calendariose non diversamente dispostodal CCNL applicato al rapporto di lavoro;
  • costituiscono il termine legale minimoperché il datore possa darne specifica comunicazione all’ITL. Tale comunicazione può, dunque, anche essere formalizzata in un momento successivo;
  • nel caso in cui il CCNLapplicato preveda espressamente la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti e un termine superiore a quello legale, dovrà essere applicato tale termine, in ossequio al principio del miglior favore per il lavoratore.

A parere del Ministero, la comunicazione inviata all’Ispettorato territoriale va trasmessa, anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare il diritto di difesa.

Il Ministero segnala peraltro che il datore di lavoro, a seguito degli accertamenti ispettivi, potrebbe essere ritenuto responsabileanche penalmente, per falsità delle comunicazioni rese all’Ispettorato territoriale.

La comunicazione all’ITL opera anche quale riferimento per il decorso del termine di cinque giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.

La cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, che non potrà comunque essere antecedente alla data di comunicazione dell’assenza del lavoratore all’Ispettorato territoriale del lavoro, fermo restando che il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.

Inoltre, il Ministero del Lavoro ritiene che il datore possa trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.

In ogni caso, la procedura in esame viene resa inefficace in caso di successiva ricezione, tramite l’apposito sistema telematico, delle dimissioni da parte del lavoratore (anche per giusta causa).

Non sono chiare le conseguenze cui si espone il datore di lavoro che non proceda al ripristino del rapporto. In tale ipotesi, si ritiene che il datore di lavoro dovrebbe procedere autonomamente al ripristino del rapporto di lavoro ovvero, nel caso in cui ciò non si verifichi, il lavoratore dovrà adire le vie legali per vedersi ricostituito il rapporto.

Infine, il Ministero chiarisce che la disciplina in esame non è applicabile nei casi in cui è comunque richiesta la convalida obbligatoria volta a tutelare le lavoratrici in gravidanza/i genitori lavoratori.

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE 2025

 

GIOVEDì 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio – marzo 2025 per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2025. Versamento tramite bonifico bancario.

MERCOLEDì 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di marzo 2025 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all’Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di marzo 2025.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo 2025).

DOMENICA 20 ® MARTEDì 22

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre gennaio – marzo 2025. Versamento tramite bonifico bancario.

MERCOLEDì 30

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di marzo 2025. Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di marzo 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di marzo 2025. Invio tramite Flusso UniEmens.

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all’Agenzia delle Entrate delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025.

Sgravio parità di genere

Ultimo giorno utile per trasmettere la richiesta di esonero contributivo all’INPS da parte dei datori privati in possesso della certificazione di parità di genere al 31 dicembre 2024.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di marzo 2025.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2025

Lunedì 21: Lunedì dell’Angelo

Venerdì 25: Festa della Liberazione

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono

 

 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 6 di

Marzo 2025

 

LE ULTIME NOVITÀ

 

Certificazione per la parità di genere

 

Decreto n. 115 del 17 marzo 2025

Aggiornate dal Ministero del Lavoro le linee guida per la progettazione e la programmazione delle attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere.
TUR al 2,65%: indicazioni

 

 

 

Circolare INPS n. 56 dell’11 marzo 2025 Circolare INAIL n. 22 del 14 marzo 2025

A seguito della riduzione del TUR, deciso dalla BCE a partire dal 12 marzo 2025, l’INPS e l’INAIL hanno comunicato, rispettivamente, le variazioni:

•    del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali;

•    del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi

ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili.

Contributo addizionale NASpI: fattispecie escluse

 

 

Messaggio INPS n. 913 del 14 marzo 2025

Tra i settori nei quali può trovare applicazione la fattispecie dei c.d. “lavoratori extra” interessata dall’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI devono essere annoverate anche le attività

•    di “mense e ristorazione collettiva” (Ateco 56.29.10 e CSC 7.07.05) e

•    del “catering” (Ateco 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).

Sono fornite ai datori le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens,

anche nel caso in cui i lavoratori extra non risultino più in forza.

Regime agevolativo impatriati: chiarimenti

 

 

 

 

 

Agenzia delle Entrate Risposte

nn. 70-71-72-74 del 12 marzo 2025

Viene precisato che l’applicazione del nuovo regime non è subordinata alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all’estero. Per l’accesso al beneficio:

•    si conferma che per l’applicazione del nuovo regime devono sussistere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;

•    viene ribadito l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero a sette periodi di imposta se il richiedente ha prestato l’attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo), sia prima che dopo il trasferimento.

Malattia anche ai pensionati con nuovo rapporto di lavoro dipendente

 

 

 

 

Circolare INPS n. 57 dell’11 marzo 2025

Sono fornite indicazioni sul riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, in base alla nuova copertura assicurativa e purché la specifica tutela sia normativamente prevista. In caso di Gestione Separata, la disciplina sulla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera dispone che tali prestazioni non sono

erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico.

Lavori usuranti: invio comunicazione annuale entro il 31 marzo 2025

 

 

Decreto Legislativo n. 67/2011

I datori di lavoro che nell’anno 2024 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il modello LAV-US, comunicando il/i periodo/i nei quali ogni lavoratore ha svolto tali attività. Il

termine di presentazione della comunicazione annuale è il 31 marzo 2025.

 

COMMENTI

 

“BONUS ZES”

Come si ricorderà, l’articolo 24 del Decreto Coesione (DL n. 60/2024) ha introdotto un esonero, denominato “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Tale esonero non è ancora pienamente operativo, in quanto è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.

In attesa delle predette indicazioni, di seguito si delinea il campo di applicazione della nuova agevolazione.

SOGGETTI INTERESSATI

Ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale:

  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,

è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

L’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che:

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e
  • assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio). Si tratta, nello specifico, dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L’esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data di assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame.

Il “Bonus ZES” non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

MISURA E DURATA

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

MODALITA’ DI ACCESSO

Per accedere all’esonero è necessario inoltrare domanda telematica all’INPS, nei modi e nei termini che definirà l’Istituto con apposita circolare. L’istanza deve contenere:

  • i dati identificativi dell’impresa e del lavoratore assunto o da assumere;
  • la tipologia di contratto e la percentuale oraria di lavoro;
  • la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro agevolato;
  • l’indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Dopo gli opportuni controlli, il datore viene ammesso a beneficiare dell’esonero e l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE 2025

GIOVEDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio – marzo 2025 per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV. 

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2025. Versamento tramite bonifico bancario.

 

MERCOLEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di marzo 2025 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all’Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di marzo 2025.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo 2025).

 

DOMENICA 20 → MARTEDÌ 22

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre gennaio – marzo 2025. Versamento tramite bonifico bancario.

 

MERCOLEDÌ 30

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di marzo 2025. Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di marzo 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di marzo 2025. Invio tramite Flusso UniEmens.

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all’Agenzia delle Entrate delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025.

Sgravio parità di genere

Ultimo giorno utile per trasmettere la richiesta di esonero contributivo all’INPS da parte dei datori privati in possesso della certificazione di parità di genere al 31 dicembre 2024.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di marzo 2025.

 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2025

Lunedì 21: Lunedì dell’Angelo

Venerdì 25: Festa della Liberazione

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 5 di

Marzo 2025

 

LE ULTIME NOVITÀ

 

Riduzione dei tassi di interesse

BCE Comunicato stampa 6 marzo 2025

La BCE ha reso nota la riduzione, con dal 12 marzo 2025, di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento, pari al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%.
Incentivo posticipo al pensionamento

 

Messaggio n. 799 del 5 marzo 2025

Il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato ai fini della presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025.
Nuove causali contributo per Enti bilaterali/Fondi/Casse

 

 

 

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 15 del 4 marzo 2025

Per il versamento dei contributi all’INPS da destinare agli Enti Bilaterali, ai Fondi e alle Casse aventi i caratteri di bilateralità che hanno stipulato apposita convenzione, tramite modello F24, è stata resa nota l’istituzione delle seguenti causali contributo (operative dal 1° aprile 2025):

•    “ESAL” denominata “Fondo assistenza sanitaria integrativa Confapi (Enfea Salute)”;

•    “FASS” denominata “Fondo di assistenza sanitaria (F.AS.S.)”;

•    “SAL1” denominata “Fondo Salus (Fondo Salus)”.

Accesso degli ispettori al Registro infortuni telematico

 

 

 

 

Comunicato INAIL del 3 marzo 2025

A partire dal 4 marzo 2025 gli ispettori dell’INL possono accedere anche al Cruscotto infortuni dell’INAIL, ora denominato Registro infortuni telematico. La novità rientra nell’ambito della Convenzione per l’accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni, sottoscritta con l’INL nel 2022. Nello specifico, gli ispettori possono effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale, mentre gli ispettori

territoriali possono accedere ai dati della propria area di competenza.

Polizze per rischi catastrofali: operativo l’obbligo per le imprese

 

 

Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025

(G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025)

È stato pubblicato il decreto concernente il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, ovverosia la copertura assicurativa per gli immobili delle imprese. Il c.d. Decreto Milleproroghe ha confermato lo slittamento dell’obbligo della polizza per rischi catastrofali al 31 marzo 2025, quindi, ora è completo il

quadro normativo per rendere operativo l’obbligo in esame.

Milano-Cortina 2026: sicurezza, regolarità e qualità del lavoro

 

 

 

Accordo del 25 febbraio 2025

Il 25 febbraio 2025, il Direttore Struttura per la prevenzione antimafia, Prefetto Paolo Canaparo, ANCE, CNA, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CASARTIGIANI, CONFAPI, CLAAI, ANAEPA, LEGACOOP, CNCE, con CGIL-

FILLEA, FILCA-CISL, FENEAL-UIL hanno sottoscritto l’Accordo su sicurezza, regolarità e qualità del lavoro nei cantieri delle opere/infrastrutture dei

Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Bonus ZES per l’assunzione di over 35 nel Mezzogiorno

 

 

Decreto interministeriale 7 gennaio 2025

Il decreto, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 21 febbraio 2025, definisce criteri e modalità attuative dell’esonero contributivo “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo

periodo. Per modi e termini della domanda si attendono le istruzioni INPS.

COMMENTI

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEI CREATORI DI CONTENUTI DIGITALI

Recentemente, l’INPS ha illustrato i criteri generali per l’individuazione della disciplina previdenziale da applicarsi ai soggetti che esercitano attività di creazione contenuti digitali (c.d. “content creator“), quali, a titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.

Dopo aver chiarito l’attività di creazione di contenuti digitali e aver inquadrato la figura dei content creator, che dal 1° gennaio 2025 sono classificati con il nuovo codice ATECO 73.11.03, l’Istituto chiarisce che, in assenza di specifiche disposizioni normative, la gestione previdenziale di riferimento per le figure professionali dei

c.d. content creator viene individuata all’esito dell’esame di alcune variabili chiave, quali

  • le concrete modalità in cui si estrinseca l’attività,
  • il contenuto della prestazione medesima,
  • il modello organizzativo adottato e
  • le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi. In particolare, laddove l’attività economica posta in essere:
  • venga svolta in forma di impresa, con iscrizione alla CCIAA e attribuzione del corrispondente codice ATECO, vi è l’obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali;
  • assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, vi è l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
  • presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro.
  • In tal caso, se lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di
  • L’INPS menziona altresì la figura dei pro gamer o cyber atleti impegnati professionalmente nelle discipline degli eSport, ossia degli sport elettronici, ovvero le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si sfidano su titoli videoludici, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi e/o per puro intrattenimento. Tali giocatori possono anche appartenere a delle squadre che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le

In proposito l’Istituto precisa che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di settore, tali rapporti possono essere riconducibili alla disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo, se la singola disciplina è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e inserita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento e nel Registro del CONI.

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MARZO 2025

DOMENICA 16 → LUNEDÌ 17

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di febbraio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di febbraio 2025 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre luglio – settembre 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Conguaglio sostituti d’imposta

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2025 da datori di lavoro e committenti su redditi corrisposti nel corso dell’anno solare 2024.

Invio CU 2025 Ordinaria

Ultimo giorno utile per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2025 Ordinaria.

CU 2025 Sintetica

Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e da locazione breve percepiti nell’anno 2024.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (febbraio 2025).

 

VENERDÌ 21

Invio correttivo CU 2025 Ordinaria

A seguito di errato invio delle certificazioni, possibile trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni.

LUNEDÌ 31

Invio CU 2025 lavoro autonomo

Ultimo giorno utile per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle CU 2025 contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio abituale di arte o professione.

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di febbraio 2025. Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di febbraio 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di febbraio 2025. Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di febbraio 2025.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2025

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

 

 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 4 di

Febbraio 2025

LE ULTIME NOVITÀ

Conversione Milleproroghe: approvazione definitiva

 

 

 

 

 

 

 

Camera dei deputati 20 febbraio 2025

Approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del

c.c. DL Milleproroghe, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”. Tra le disposizioni di interesse per i datori/sostituti d’imposta:

•    si conferma lo slittamento dell’obbligo della polizza per rischi catastrofali al 31 marzo 2025;

•    resta invariata la disposizione sul contratto a tempo determinato, che prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di utilizzare, per i contratti di durata superiore a 12 mesi, la causale generale “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, qualora la contrattazione collettiva non abbia già individuato proprie causali.

Aziende agricole: aliquote contributive per il 2025

 

 

Circolare n. 46 del 20 febbraio 2025

L’INPS ha comunicato le aliquote contributive applicabili alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che si applicano alle imprese che impiegano lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato. Si evidenzia, inoltre, che le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2025, non hanno subito variazioni.
Inquadramento previdenziale e contributivo per i creatori di contenuti digitali

 

 

 

 

 

Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025

L’INPS illustra i criteri generali di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali e dei conseguenti obblighi contributivi. L’Istituto individua la gestione previdenziale di riferimento (gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, Gestione separata o Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo) all’esito dell’esame di alcune variabili chiave, quali le concrete modalità dell’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo

adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

Dimissioni per fatti concludenti

Messaggio INPS n. 639 del 19 febbraio 2025

L’INPS ha reso noto che, dall’entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro (12 gennaio 2025), le interruzioni del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (c.d. dimissioni per fatti concludenti) vanno esposte

all’interno del flusso UniEmens con il nuovo codice “1Y”.

Retribuzioni convenzionali 2025: regolarizzazioni contributive

 

Circolare INPS n. 43 del 18 febbraio 2025

L’INPS ha chiarito l’ambito applicativo del DM 16 gennaio 2025 sulle retribuzioni convenzionali per il 2025 per i lavoratori italiani operanti all’estero. Sono individuati i soggetti interessati, i casi particolari di applicazione, le regolarizzazioni contributive per i datori che per gennaio e

febbraio 2025 hanno operato in difformità rispetto alle istruzioni.

Decontribuzione lavoratrici con figli anche per i contratti intermittenti

Ministero del Lavoro Interpello n. 2 del 5 febbraio 2025

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che possono fruire della decontribuzione delle lavoratrici con figli (100% dei contributi previdenziali IVS, nel limite di 3.000 euro, riparametrato su base mensile) anche coloro che risultano occupate con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

COMMENTI

TICKET DI LICENZIAMENTO

Come noto, la Riforma Fornero (art. 2, Legge n. 92/2012) prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, a carico del datore è posto un contributo di licenziamento (cd. ticket) la cui misura varia ogni anno, in relazione all’incremento del massimale mensile della NASpI.

Più precisamente, a carico del datore è dovuta una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

L’onere a carico del datore di lavoro è determinato, per il 2025, nella seguente misura: il valore “base” di partenza è pari al massimale della NASpI, ossia 1.562,82 euro; il 41%, ossia la somma dovuta se il rapporto è durato esattamente 12 mesi, è pari a 640,76 euro; per rapporti durati 36 mesi o più, l’importo da versare si ricava moltiplicando 640,76 per 3, con un totale complessivo pari a 1.922,28 euro

Fermo restando che il contributo è dovuto nei soli casi della fine di un rapporto a tempo indeterminato, e che i datori vi sono tenuti in tutti i casi in cui tale cessazione generi in capo al lavoratore (che ha perso involontariamente la propria occupazione) il teorico diritto alla NASpI (a prescindere dalla sua effettiva fruizione), preme ricordare che il versamento è obbligatorio nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo);
  • licenziamento discriminatorio, orale e/o nullo;
  • recesso del datore durante o al termine del periodo di prova;
  • recesso del datore durante o al termine del periodo formativo dell’apprendista;
  • dimissioni per giusta causa ex art. 2119 del Cod. ;
  • dimissioni (di fatto equiparate a quelle per giusta causa) nel periodo tutelato di maternità e paternità;
  • dimissioni a seguito dell’avvenuto trasferimento d’azienda;
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede dell’azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, come pure nel caso di trasferimento ingiustificato, ossia non sorretto dalle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 cod. civ.;
  • risoluzione consensuale a seguito della riuscita del “Tentativo obbligatorio di conciliazione”, esperito ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966, ove il datore intenda recedere per giustificato motivo oggettivo, in quanto – in tal caso – il lavoratore ha diritto alla NASpI;
  • risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura relativa alla cd. offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del D.Lgs n. 23/2015;
  • licenziamento del lavoratore intermittente, se assunto a tempo indeterminato;
  • licenziamento collettivo (con alcune particolarità);
  • licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto, ex 2110 cod. civ;
  • ipotesi previste dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al Lgs 2019.14/2019.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MARZO 2025

DOMENICA 16 → LUNEDÌ 17

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di febbraio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di febbraio 2025 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre luglio – settembre 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Conguaglio sostituti d’imposta

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2025 da datori di lavoro e committenti su redditi corrisposti nel corso dell’anno solare 2024.

Invio CU 2025 Ordinaria

Ultimo giorno utile per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2025 Ordinaria.

CU 2025 Sintetica

Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e da locazione breve percepiti nell’anno 2024.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (febbraio 2025).

VENERDÌ 21

Invio correttivo CU 2025 Ordinaria

A seguito di errato invio delle certificazioni, possibile trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni.

LUNEDÌ 31

Invio CU 2025 lavoro autonomo

Ultimo giorno utile per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle CU 2025 contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio abituale di arte o professione.

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di febbraio 2025. Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di febbraio 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di febbraio 2025. Invio tramite Flusso UniEmens.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2025

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di febbraio 2025.

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

 

 

 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 3 di

Febbraio 2025

LE ULTIME NOVITÀ

 

TUR al 2,90%: indicazioni

 

 

 

 

 

Circolare INPS n. 34 del 4 febbraio 2025

Circolare INAIL n. 7 del 4 febbraio 2025

A seguito della riduzione del TUR al 2,90%, deliberata dalla BCE con decorrenza 5 febbraio 2025, l’INPS e l’INAIL sono intervenuti per comunicare, rispettivamente, le variazioni del tasso:

  • di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali;
  • di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili.
Decontribuzione lavoratrici
madri dal 2025
Messaggio INPS n. 401
del 31 gennaio 2025
L’INPS ha fornito chiarimenti sull’esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e al suo coordinamento con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che ha reso strutturale tale sostegno modificandone, al contempo, la platea delle beneficiarie, la percentuale di esonero e i requisiti di spettanza.
Commissione Europea: via libera agli sgravi per giovani e donne

 

 

 

 

 

 

Notizia Ministero del Lavoro
del 31 gennaio 2025

La Commissione Europea ha approvato le nuove misure con cui l’Italia sostiene l’occupazione di donne e giovani come aiuti di Stato. Si apre, dunque, la strada per l’approvazione dei decreti attuativi dei bonus giovani e donne previsti dal Decreto Coesione. Si tratta dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato nonché di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente.

L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.

Colf e badanti: contribuzione 2025

 

Circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2025

È stato comunicato l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici. Si evidenzia che, rispetto all’anno scorso, sono state modificate sia le fasce di retribuzione che l’importo dei contributi orari.
Comunicati i minimali per il 2025

 

 

 

 

Circolare INPS n. 26 del 30 gennaio 2025

L’INPS ha comunicato il limite di retribuzione giornaliera per l’anno 2025, aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, è pari a 57,32 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i part-time è pari a 8,60 euro.
Dimissioni per fatti concludenti: prime indicazioni

 

 

 

Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla novità introdotta dal c.d. Collegato Lavoro in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (c.d. dimissioni per fatti concludenti). L’Ispettorato ha messo a disposizione dei datori un modello per la comunicazione dell’assenza ingiustificata all’ITL.

 

COMMENTI

 

DECONTRIBUZIONE SUD PMI: AL VIA IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO

Al fine di sostenere l’occupazione stabile e ridurre il divario economico tra Nord e Sud, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo esonero contributivo per l’occupazione in aree svantaggiate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (c.d. Decontribuzione Sud PMI).

Le istruzioni operative per beneficiare, dal 1° gennaio 2025, di tale incentivo sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 32 del 30 gennaio 2025.

 

BENEFICIARI

Possono accedere alla Decontribuzione Sud PMI le microimprese e piccole e medie imprese, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, a condizione che l’aiuto rispetti i limiti de minimis previsti dal Regolamento UE n. 2831/2023.

Per l’anno 2025 l’esonero contributivo spetta per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre 2024, a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

Per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione del beneficio.

La Decontribuzione Sud PMI trova applicazione anche per i contratti di lavoro a termine trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.

Non possono beneficiare della Decontribuzione Sud PMI, oltre ai datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro domestico o di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo, anche:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;
  • gli enti morali e gli ecclesiastici.

Non è possibile beneficiare dell’esonero, inoltre, per i titolari di un contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Infine, sono esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio.

 

MISURA E DURATA

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle misure del nuovo esonero contributivo.

Anno Misura esonero Importo massimo mensile Durata Lavoratori interessati
2025 25% 145 euro 12 mesi In forza a tempo indeterminato al 31/12/2024
2026 20% 125 euro 12 mesi In forza a tempo indeterminato al 31/12/2025
2027 20% 125 euro 12 mesi In forza a tempo indeterminato al 31/12/2026
2028 20% 100 euro 12 mesi In forza a tempo indeterminato al 31/12/2027
2029 15% 75 euro 12 mesi In forza a tempo indeterminato al 31/12/2028

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025

DOMENICA 16 ® LUNEDì 17

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di gennaio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di gennaio 2025 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2024 e anticipo 2025) o I rata.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Versamento saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (gennaio 2025).

VENERDì 28

 Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2025.

Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di gennaio 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di gennaio 2025.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio – marzo 2025.

Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2024 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di gennaio 2025.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

 

 

Bologna, 29 gennaio 2025                                                                                                       Alle Aziende Clienti

 

Oggetto: Circolare informativa L. 203/2024 (c.d. Collegato al lavoro)

 

L’anno 2025 non si caratterizza solo per le novità introdotte dalla legge di bilancio e dal cd. milleproroghe ma anche, e soprattutto, per quanto previsto dalla Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (cd. Collegato Lavoro).

Il Collegato Lavoro, operativo dal 12 gennaio 2025, interviene su numerose materie riguardanti i contratti di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro, nonché la loro conclusione.

Di seguito, a titolo non esaustivo, riportiamo la sintesi delle principali novità.

 

Assenze per malattia superiori a 60 giorni – La modifica incide sull’art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina la “sorveglianza sanitaria”, ove ora si dispone che in relazione alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro in caso di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi, viene stabilito che l’obbligo di effettuare la visita sussiste solo se quest’ultima viene ritenuta necessaria dal medico competente; qualora il medico competente non la ritenga necessaria è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

E’ stato poi introdotto all’art. 41 il comma 2 bis in merito alla possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati.

 

Integrazioni salariali e lavoro – Ai sensi dell’art. 6 della citata legge, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo nel periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Egli decade dal trattamento di integrazione salariale se non ha dato preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps di quanto sopra. Le comunicazioni a carico dei datori ex art. 4-bis del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione in esame.

 

Contratti a termine stagionali – Premesso che sono stagionali le attività individuate con decreto del Ministero del lavoro (fino all’adozione di tale D.M. vale il DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963) e dai contratti collettivi, con una norma di interpretazione autentica, si dispone che l’art. 21, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015, la norma all’art. 11 chiarisce che le attività stagionali includono non solo quelle indicate nel DPR n. 1525/1963, ma anche le attività organizzate per fare fronte:

  • a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
  • nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa,

secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Contratti a termine: periodo di prova – L’art. 13 della L. 203/2024 ha modificato l’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2022, inserendo due nuovi periodi e disponendo che – fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva – la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso è previsto che la durata del periodo di prova non possa essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Infine, resta invariata la previsione in base alla quale, non è consentita l’apposizione di un nuovo periodo di prova in presenza di un rinnovo di un contratto a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni.

 

Lavoro Agile: comunicazione – L’art. 14 del Collegato Lavoro è intervenuto per modificare l’art. 23, comma 1 della Legge n. 81/2017, il quale dispone ora che il datore comunica in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo o entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo svolto in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro.

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro, si applica la sanzione prevista dall’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).

 

Apprendistato di primo tipo: trasformazione in secondo e terzo tipo – Mentre prima la trasformazione del contratto di primo livello era ammessa solo in apprendistato di secondo livello, si dispone ora che, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale ex D.Lgs. n. 226/2005, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

  • apprendistato professionalizzante, per conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali: in tal caso, la durata massima complessiva dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva ex art. 42, comma 5;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

 

Dimissioni “di fatto” – Mediante l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, viene attuata  la previsione contenuta nella legge delega del Jobs Act.

In particolare si dispone ora che – in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni (quindi, almeno 16) – il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore stesso, c.d. “dimissioni per fatti concludenti”, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustifichino la sua assenza.

La norma dispone che il datore di lavoro ha l’onere di comunicare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore. Sulla base della suddetta comunicazione e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati, l’INL ha la facoltà di avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione pervenuta.

L’INL con la nota  n. 579 del 22 gennaio 2025, ha stabilito che la comunicazione di assenza ingiustificata deve essere inviata dal datore di lavoro tramite PEC attraverso l’apposito modulo di comunicazione istituito dall’INL stesso.

Inoltre è stabilito che, in tali casi, non si applica la disciplina prevista dall’art. 26 citato, ovvero non occorre che le dimissioni siano rese in modalità telematica ed il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali necessità e approfondimenti.

Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 2 di

 

 – Gennaio 2025

 

LE ULTIME NOVITÀ

 

 

Nuove assunzioni con

Maxi-deduzione: chiarimenti

 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato al 2027 la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Ora l’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.
Contribuzione ordinaria FIS, Fondo attività professionali e contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD

 

 

 

 

 

Circolare INPS n. 5 del 20 gennaio 2025

L’INPS fornisce indicazioni sulla riduzione, a partire dal 1° gennaio 2025,

•       dell’aliquota della contribuzione ordinaria dello 0,50% dovuta per il finanziamento del “Fondo di integrazione salariale” e del “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”;

•       della contribuzione addizionale, dovuta dal datore di lavoro che fruisce di interventi di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga,

introdotta a seguito dell’adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla Legge di Bilancio 2022.

Fringe benefit: funzione di documento di legittimazione

 

 

 

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 5 del 15 gennaio 2025

L’Agenzia delle Entrate, in tema di fringe benefit, precisa che è possibile riconoscere alla carta di debito, assegnata ai dipendenti, la funzione di documento di legittimazione, tenuto conto, nel caso di specie, dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’istante come potenziali erogatori di benefit per i propri dipendenti.
Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito: le disposizioni per il 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare INPS n. 3 del 15 gennaio 2025

È stato fornito dall’INPS un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025, alla luce delle novità del Collegato lavoro 2024 e della Legge di Bilancio 2025. In particolare, si illustrano le modifiche in tema di:

•       ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro;

•       sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori;

•       ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie;

•       congedo parentale;

•       indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).

Autoliquidazione 2024/2025: i coefficienti rateazione del premio

 

 

Nota INAL n. 370 del 14 gennaio 2025

L’INAIL ha comunicato che il tasso di interesse da applicare in caso di richiesta di pagamento a rate del premio relativo all’Autoliquidazione 2024/2025 è pari al 3,41%. Sulla base del suddetto tasso, l’INAIL ha fornito i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alla seconda, terza e quarta rata dell’Autoliquidazione 2024/2025.

 

 

COMMENTI

 

AUTOMOBILE E RAPPORTO DI LAVORO: NOVITÀ 2025

 

L’utilizzo di un’autovettura (o di un altro mezzo di trasporto) nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, presenta numerosi profili di interesse per quanto concerne il regime contributivo e fiscale. Trattandosi di un fringe benefit molto diffuso, si ritiene opportuno fare il punto sulle diverse soluzioni possibili, anche alla luce delle novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

 

AUTO AZIENDALE PER MOTIVI DI SERVIZIO

Si tratta dell’ipotesi in relazione alla quale il datore concede in uso a uno o più dipendenti una autovettura di sua proprietà la quale, a fine giornata oppure al termine del servizio, deve essere riconsegnata in azienda.

Premesso che il dipendente deve utilizzare il mezzo aziendale rispettando le disposizioni impartite dal datore o dai superiori e – comunque – quelle del codice della strada, se egli deve recarsi in azienda per ritirare l’auto, il tempo impiegato a partire dalla sede dell’azienda è tempo di lavoro e, come tale, va retribuito. Al netto del rimborso delle eventuali spese di trasferta (vitto e/o alloggio), tale ipotesi non ha alcuna rilevanza ai fini contributivi e fiscali.

 

 

AUTO IN CAR SHARING PER MOTIVI DI SERVIZIO

Specialmente nelle grandi città è diffuso il ricorso a veicoli di proprietà di società specializzate in tale tipo di attività.

Ebbene, a prescindere dal fatto che la fattura della società proprietaria del mezzo sia intestata al dipendente (il quale chiede poi il rimborso al datore), o direttamente al datore, se tale documento individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato (precisando il luogo di partenza e arrivo), la distanza percorsa, la durata e l’importo dovuto, tali documenti sono equiparati a quelli rilasciati dalle imprese esercitanti un pubblico servizio di trasporto; quindi i rimborsi di tali spese a favore dei dipendenti in trasferta (anche dentro il territorio comunale), sono esenti da imposizione contributiva e fiscale.

 

AUTO DEL DIPENDENTE PER MOTIVI DI SERVIZIO

Non di rado accade che il dipendente, debitamente autorizzato, per recarsi in trasferta fuori del territorio comunale, usi la propria autovettura: qui, per poter rimborsare le spese di carburante ecc., in base ai valori contenuti nelle tabelle ACI in relazione al tipo di auto del lavoratore, occorre che, dalla documentazione custodita dal datore di lavoro, risultino gli elementi indicati di seguito:

  • numero dei chilometri percorsi;
  • tipo di autovettura utilizzata dal dipendente;
  • costo al chilometro (ossia la tariffa ACI).

In presenza di quanto sopra, il rimborso delle spese in base alla tariffa ACI per chilometro percorso non costituisce reddito per il dipendente e, quindi, non ha alcun riflesso contributivo o fiscale.

 

 

AUTO AZIENDALE CONCESSA IN USO PROMISCUO

Da molti anni a questa parte, la concessione di un’auto (indifferentemente di proprietà dello stesso datore di lavoro o fornita per il suo tramite da parte di una società specializzata) al dipendente per uso promiscuo, ossia per ragioni non solo di lavoro ma anche per quelle della vita personale e familiare (fare la spesa, andare in vacanza, accompagnare i figli a scuola eccetera), rappresenta uno dei fringe benefits più usuali e graditi per i livelli medio-alti.

Per regolare la questione dal punto di vista contributivo e fiscale, è previsto che – a carico del dipendente beneficiario del mezzo – sia posta una quota percentuale (variata nel tempo in base a diversi indici) in relazione al tipo di veicolo e al valore d’uso al chilometro (come calcolato dall’Automobile Club Italiano), per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri l’anno.

Va necessariamente premesso che, nei rari casi in cui l’autovettura assegnata non dovesse trovarsi esposta nelle tabelle ACI, il valore del benefit dovrà essere calcolato riferendosi al veicolo più simile tra quelli presenti.

Novità 2025

La Legge di Bilancio 2025 prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ogni anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta:

  • al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica; ovvero
  • al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

A seconda del fatto che il contratto d’uso con il dipendente sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2024, oppure dopo tale data, ossia a partire dal 1° gennaio 2025, la situazione è sintetizzata nella tabella che segue.

 

Così il valore del benefit in relazione ai valori di emissione di

CO2 per chilometro

Stipula contratto fino a 60 da 61 a 160 da 161 a 190 da 191 in su
Entro il 2024 25% 30% 50% 60%
Dal 2025           50%           50%              50%             50%

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, la percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

 

 

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025

 

DOMENICA 16 LUNEDÌ 17

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di gennaio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2025.  

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio 2025.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di gennaio 2025 a collaboratori coordinati e continuativi.  Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2024 e anticipo 2025) o I rata.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Versamento saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (gennaio 2025).

 

 

VENERDÌ 28

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2025.

Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di gennaio 2025, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di gennaio 2025. Invio tramite Flusso UniEmens. 

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio – marzo 2025. Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2024 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di gennaio 2025.

 

 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

 

 

Bologna, 22 gennaio 2025                                                                            Alle Aziende Clienti

 

 

Oggetto: Circolare informativa Legge n° 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)

 

 

La presente informativa fornisce un’analisi delle principali novità in materia di lavoro e pensioni contenute nell’articolo 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”), le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

 

PREMESSA

 

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2024 n. 305, la L. 30.12.2024 n. 207, contenente numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente e contenente il “Bilancio di previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”.

Qui di seguito si fornisce una panoramica delle predette novità. Partendo dalle novità che impattano sulla tassazione del reddito di lavoro dipendente a decorrere dal periodo d’imposta 2025, le principali novità tutte contenute nell’art. 1 della legge, sono le seguenti:

 

Misure a sostegno del potere di spesa del lavoratore

 

Norma di riferimento Sintesi

 

 

 

Aliquote IRPEF, detrazioni fiscali e riduzione del cuneo fiscale (Art. 1 co. 2 – 9 e 11)

 

 

 

Strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 28.000 euro, 23%; oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 35%: oltre i 50.000 euro, 43%.

 

Elevate da 1.800,00 a 1.955,00 le detrazioni d’imposta per i redditi fino a 15.000 euro.

 

Confermato il trattamento integrativo nella misura di 1.200,00 euro annui in presenza di imposta a debito.

 

Sono previste ulteriori misure in sostituzione della decontribuzione per i lavoratori (c.d. “Esonero IVS” del 6/7 %), cessata il 31.12.2024:

 

Nello specifico, per i soli titolari di reddito di lavoro dipendente (sono dunque esclusi i redditi assimilati), che hanno un reddito complessivo annuo:

 

·         Non superiore a 20.000 euro è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente.

Tale somma integrativa spetta a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) non superiore a 20.000,00 euro (a tal fine rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i c.d. lavoratori impatriati) ed è di importo variabile secondo le seguenti misure:

·         Percentuale del 7,1% per i redditi di lavoro dipendenti inferiori a 8.500 euro;

·         Percentuale del 5,3% per i redditi di lavoro dipendente superiori a 8.500 euro e inferiori a 15.000 euro;

·         Percentuale del 4,8% per i redditi di lavoro dipendenti superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

 

Tale somma integrativa da gestire come competenza netta viene riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga. La spettanza è verificata in sede di conguaglio.

 

·         Per i lavoratori dipendenti con reddito superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è prevista una seconda misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale, che consiste in una ulteriore detrazione d’imposta fissata in 1.000 euro annui ma, se il reddito supera la soglia di 32.000 euro, l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro.

 

Al fine della determinazione del reddito complessivo annuo, rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati.

 

Tale ulteriore detrazione d’imposta è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga. La spettanza è verificata in sede di conguaglio.

 

Detrazioni per familiari a carico (comma 11):

 

Viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa.

 

Il limite massimo di età (età inferiore ai 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non ha più diritto alle detrazioni, non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico.

 

Dal periodo d’imposta 2025, le detrazioni per familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.

 

 

Misure per i lavoratori transfrontalieri (co. 97 -98)

 

In attesa della definizione del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia – Svizzera, i lavoratori transfrontalieri ossia i soggetti:

·         fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, nella zona di 20 Km dal confine con l’altro Stato;

·         esercenti un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente / una stabile organizzazione / base fissa di tale altro Stato;

·         che rientrano, in linea di principio, quotidianamente nel proprio domicilio principale nello Stato di residenza:

 

possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro dipendente in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

 

Le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

 

 

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico alberghiere (co. 395 – 398)

 

 

 

Viene confermato dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinarie effettuate nei giorni festivi.

 

Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendente conseguito nel 2024 che non deve essere superiore a 40.000 euro.

 

 

Detassazione delle mance nel turismo (co. 520)

 

 

Si innalza il limite reddituale di applicazione della tassazione che passa dagli attuali 50.000 euro a 75.000 euro annui e sale dal 25% al 30% il limite annuo del beneficio ammesso.

 

Premi di produttività (co. 385)

 

 

 

Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene confermata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.

 

Possono beneficiare del regime fiscale agevolato:

·         i premi di natura variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;

·         le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,

corrisposti in forza dei contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.

 

Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000, così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.

 

 

Fringe Benefit, rimborsi spese e welfare aziendale

 

Norma di riferimento Sintesi

 

 

 

Fringe Benefit auto (Art. 1 co. 48)

 

 

 

Attraverso la revisione dell’art. 51 co.4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.

Per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo ai lavoratori a partire dal 1° gennaio 2025, si applica una percentuale di calcolo sul valore definitivo dalle tabelle ACI pari al 50%.

La percentuale si riduce al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

La modifica penalizza i fringe benefit per auto a benzina e gasolio a bassa e media emissione di Co2, mentre risulta più vantaggiosa per le auto ad alta emissione.

 

Attenzione: la misura si applica SOLO alle nuove assegnazioni.

 

Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:

·         25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/Km;

·         30% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/Km e fino a 160g/Km;

·         50% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160g/Km e fino a 190 g/Km;

·         60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/Km.

 

In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnanti prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30 % (indipendentemente dal livello delle emissioni).

 

 

Tracciabilità delle spese di trasferta (co. 81 – 83)

 

 

 

 

Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuate con metodi tracciabili (bonifico, versamento postale, carta di credito e carta prepagata).

Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi).

Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici.

Tali somme, sostenute per le spese di trasferta di lavoratori dipendenti ed autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, solo se pagate con metodi tracciabili.

 

 

Welfare aziendale e fringe benefit (co. 386 – 391)

 

In deroga a quanto previsto dall’art. 51, co. 3 del TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, viene confermata fino al 2027, la possibilità di erogare fringe benefit ai lavoratori nel limite di esenzione da contributi e imposte di 1.000 euro o di 2.000 euro se il lavoratore ha figli a carico (che non sono in affido esclusivo all’altro genitore e che percepiscono reddito inferiore a 4.000 euro se con età inferiore a 24 anni; 2.840,51 per età superiore).

Quest’ultimo limite può essere applicato solo se il lavoratore ne fa richiesta scritta al datore di lavoro.

Rientrano nell’elenco dei fringe benefit:

 

·         Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

·         Le somme erogate e rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

 

I  datori   di   lavoro   provvedono all’attuazione del presente comma (co. 390), previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

 

Viene poi introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025,

–          titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000 euro,

–          che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 Km dal comune di precedenza assunzione.

L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

 

La misura è erogabile solo su richiesta del lavoratore.

 

Il regime di esenzione alla formazione del reddito del lavoratore, non rileva ai fini contributivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure di gestione dello stato di disoccupazione

 

Norma di riferimento Sintesi

 

 

NASPI e Disoccupazione (Art. 1 co. 171 – 187)

 

 

 

Da gennaio 2025, viene introdotto un nuovo requisito contributivo per accedere alla NASpi di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025.

 

Nello specifico si prevede, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio, la possibilità di accedere alla NASpI solo per quei lavoratori che nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI dopo aver cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione utile maturate nel corso del rapporto di lavoro che ha comportato il licenziamento.

 

Tale norma vale anche per il lavoratore che si è dimesso senza fare la procedura telematica di convalida (c.d. “dimissioni per fatti concludenti” a seguito di quanto previsto dall’art. 19 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, in vigore dal 12 gennaio 2025), cessando il rapporto di lavoro e viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi viene licenziato. Il lavoratore non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

 

A seguito di tale modifica, dal 2025 l’indennità NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

·         siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015 e s.m.i.;

·         possono far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

·         “con   riferimento   agli   eventi   di   disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere  almeno  tredici settimane di  contribuzione  dall’ultimo  evento  di  cessazione  del rapporto di lavoro a tempo indeterminato  interrotto  per  dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale,  fatte  salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui  all’articolo  55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e  della  paternità,  di  cui  al  decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Tale  requisito  si  applica  a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.

 

Pertanto, se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di contratto e viene successivamente assunto e licenziato entro 12 mesi, non avrà diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Eccezioni previste:

–          Dimissioni per giusta causa;

–          Dimissioni durante il periodo di maternità (art. 55 D.lgs. 151/2001);

–          Risoluzioni consensuali nell’ambito di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 

 

Misure a sostegno della genitorialità dei lavoratori

 

Norma di riferimento Sintesi

 

 

Decontribuzione lavoratrici madri (co. 219 – 220)

 

 

È previsto il riconoscimento di un esonero parziale contributivo (in misura ancora da definirsi) della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome.

Con riferimento ai requisiti di concessione dell’esonero:

·         le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;

·         l’esonero medesimo spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;

·         la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti, mentre per le lavoratrici autonome l’esonero deve essere rapportato al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti.

 

Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di un apposito decreto.

 

 

Congedi parentali (co. 217 – 218)

 

 

La legge di Bilancio 2025 prevede con riferimento ai lavoratori dipendenti un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale

·         all’80% (anziché al 60% già previsto per il secondo mese e al 30% già previsto per il terzo mese),

·         nel limite di due mesi,

·         entro il sesto anno di vita del bambino (o entro il 6° anno di adozione),

·         in alternativa tra i genitori.

 

Pertanto, per i lavoratori che hanno terminato o che terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2023 e al 31.12.2024, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.

 

L’Inps rinvia a specifica e successiva circolare la trattazione connessa alla portata e agli effetti della nuova misura dell’indennità e le relative istruzioni operative.

 

Pertanto, riguardo ai congedi parentali ci si potrà trovare di fronte a più scenari:

 

Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato prima del 31.12.2022:

Periodo Percentuale di indennizzo Limite di età Ulteriori condizioni
 

9 mesi

 

30 %

 

12 anni

Suddivisi fra i due genitori, di cui 3 mesi per ogni genitore e i restanti mesi a scelta fra i due
Ulteriori mesi fino al massimo di 10 o 11 mesi  

30 %

 

12 anni

Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

 

Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31.12.2022 ma prima del 31.12.2023:

Periodo Percentuale di indennizzo Limite di età Ulteriori condizioni
1 mese 80 % 6 anni In alternativa fra i due genitori
 

Ulteriori 8 mesi

 

 

30 %

 

12 anni

Suddivisi fra i due genitori, di cui 3 mesi per ogni genitore e i restanti mesi a scelta fra i due
Ulteriori mesi fino al massimo di 10 o 11 mesi  

30%

 

12 anni

Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

 

Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31.12.2023 ma prima del 31.12.2024:

Periodo Percentuale di indennizzo Limite di età Ulteriori condizioni
2 mesi 80 % 6 anni In alternativa fra i due genitori
 

1 mese

(se richiesto dopo il 31.12.2024)

 

 

80 %

 

6 anni

 

In alternativa fra i due genitori

Ulteriori mesi, per un totale di 9  

30%

 

12 anni

Suddivisi fra i due genitori, di cui 3 mesi per ogni genitore e i restanti mesi a scelta fra i due
Ulteriori mesi fino al massimo di 10 o 11 mesi  

30%

 

12 anni

Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

 

Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31.12.2024:

Periodo Percentuale di indennizzo Limite di età Ulteriori condizioni
3 mesi 80 % 6 anni In alternativa fra i due genitori
 

Ulteriori 6 mesi

 

 

30 %

 

12 anni

 

Suddivisi fra i due genitori, di cui 3 mesi per ogni genitore e i restanti mesi a scelta fra i due

Ulteriori mesi fino al massimo di 10 o 11 mesi

 

 

30%

 

12 anni

Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

 

 

 

 

Misure a sostegno dell’occupazione

 

Norma di riferimento Sintesi

 

 

Super deduzione del costo del lavoro (co. 399 – 400)

 

Proroga dell’incentivo fiscale per nuove assunzioni nei periodi 2025-2027 con deduzione del costo del personale per incrementi occupazionali.

Confermata, pertanto, fino al 2027, la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

 

–          120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;

–          130% in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela, di cui all’allegato 1, del D.L.vo n. 216/2013, ovvero:

o   lavoratori svantaggiati o con disabilità;

o   donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni;

o   donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;

o   donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

o   giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;

o   lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

o   ex percettori reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.

 

La misura rimane subordinata all’incremento occupazionale.

 

 

 

Esonero Contributivo per le aziende del mezzogiorno (co. 404 e 406 – 426)

 

 

 

In alternativa alla decontribuzione Sud cessata al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), sono stati introdotti due esoneri contributivi nuovi:

–          uno diretto alle micro, piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti

–          l’altro diretto alle imprese con più di 250 dipendenti.

 

Nel particolare, spetta alle:

·         microimprese e piccole e medie imprese, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, a condizione che l’aiuto rispetti i limiti del regime de minimis previsto dal Regolamento UE n. 2831/2023;

·         imprese non rientranti nella nozione di “microimpresa e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

Il riconoscimento dell’esonero per le imprese che occupano oltre 250 lavoratori, fermo restando l’incremento occupazionale, è concesso solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea e quindi, fino a tale momento, tale esonero è da intendersi sospeso.

 

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico, i rapporti di apprendistato.

 

La nuova agevolazione consiste nell’esonero del versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, con misure a scalare ed in vigore fino al 2029.

Nel particolare, per l’anno 2025 l’esonero sarà in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2024.

 

Stesso meccanismo per il 2026, 2027 e 2028 (in misura pari al 20%, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31.12 dell’anno precedente).

 

Nel 2029 la misura si abbassa ancora e sarà al 15%.

 

Questo incentivo non è cumulabile con il beneficio di cui al Dl. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) e non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, d.lgs. 150/2015) ed è concesso subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale (art. 1 co. 1175, L. 296/2006), nonché relativa agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili (art. 3 L. 68/99).

 

Si rimane in attesa della circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

Nel precisare che la presente informativa non ha carattere esaustivo ma sintetizza alcuni degli aspetti di principale rilevanza per la nostra Clientela, rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.

 

Studio Errigo

 

 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 1 di

 

 – Gennaio 2025

 

LE ULTIME NOVITÀ

 

Variazione al 2% del saggio degli interessi legali

 

 

Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025

Il MEF ha stabilito che, dal 1° gennaio 2025, la nuova misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2% in ragione d’anno. Tale variazione influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente al fine di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.
Legge di Bilancio: le novità dal 1° gennaio 2025

 

 

 

 

 

 

Legge n. 207 del 30 dicembre 2024
(SO n. 43, G.U. n. 305, 31 dicembre 2024)

Pubblicata la Legge di Bilancio 2025, le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze. Tra le misure d’interesse per i datori quelle in tema di:

·         tassazione del reddito di lavoro dipendente;

·         lavoratori frontalieri;

·         incentivo al posticipo del pensionamento;

·         requisiti per la fruizione della NASpI;

·         ammortizzatori sociali e sostegno al reddito;

·         congedi parentali e decontribuzione di lavoratrici madri;

·         decontribuzione Sud ed esonero contributivo per il Mezzogiorno;

Collegato Lavoro: le nuove disposizioni in materia di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge n. 203 del 13 dicembre 2024
(G.U. n. 303 del 28 dicembre 2024)

È stata pubblicata la legge recante “Disposizioni in materia di lavoro” cd. Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche. Le norme di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta riguardano:

·         la salute e sicurezza sul lavoro;

·         la compatibilità di trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa;

·         le modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;

·         la somministrazione di lavoro;

·         le attività stagionali;

·         la durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato;

·         il termine per le comunicazioni obbligatorie nel caso di lavoro agile;

·         l’unico contratto di apprendistato duale;

·         la disciplina delle dimissioni;

·         la dilazione del pagamento dei debiti contributivi.

Autoliquidazione 2024/2025: istruzioni per il calcolo del premio

 

 

 

Istruzioni operative INAIL
del 24 dicembre 2024

Sono disponibili sul portale dell’INAIL le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2024/2025. In particolare, l’Istituto riepiloga:

·         le riduzioni contributive che trovano applicazione in sede di autoliquidazione del premio 2024/2025;

·         le scadenze relative al versamento del premio (sia in unica soluzione che in quattro rate) e alla presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2024.

 

 

 

 

 

COMMENTI

COLLEGATO LAVORO: NOVITÀ SULLE DIMISSIONI

Una situazione rilevante, e purtroppo di frequente accadimento, riguarda la condotta del dipendente che non si presenta al lavoro, senza addurre alcun valido motivo, ma neppure si dimette, ciò al non dichiarato ma evidente scopo di farsi licenziare per poter poi presentare domanda di disoccupazione. In tal caso, poiché il rapporto cessa per decisione del datore, e il dipendente ha perso “involontariamente” l’occupazione, il primo è tenuto a versare il cd. contributo (o ticket) di licenziamento e il secondo gode (immeritatamente) dell’indennità di disoccupazione.

LA NUOVA DISPOSIZIONE IN VIGORE DAL 12 GENNAIO 2025

La nuova disposizione del Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, disciplina la possibilità di far presumere le dimissioni, ossia l’atto unilaterale recettizio con il quale è il dipendente a porre termine al rapporto di lavoro, al di fuori delle “ferree” modalità in vigore dal 2015, ove ci si trovi in presenza di un comportamento concludente in tal senso da parte del lavoratore.

In particolare, il Collegato Lavoro prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità,

  • per causa di forza maggiore o
  • per fatto imputabile al datore di lavoro,

 di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

LA COMUNICAZIONE ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Il datore è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL) che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.

ECCEZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA

È stabilito che, in tale caso, non si applica la procedura in base alla quale, al di fuori di specifiche ipotesi previste dalla legge, le dimissioni sono rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche.

COMUNICAZIONE UNILAV

 

Si ritiene che, concluso l’iter di cui sopra, il datore debba comunque inviare la comunicazione telematica di cessazione del rapporto (Unilav).

 

 

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2025

 

 

 

VENERDì 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre – dicembre 2024 per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre ottobre – dicembre 2024.

Versamento tramite bonifico bancario.

 

 

MERCOLEDì 15

Assistenza fiscale

Ultimo giorno per il sostituto d’imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

 

 

GIOVEDì 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di dicembre 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2024.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di dicembre 2024 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

 

 

 

LUNEDì 20

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre ottobre – dicembre 2024.
Versamento tramite bonifico bancario.

 

 

VENERDì 31

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di dicembre 2024.

Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di dicembre 2024, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di dicembre 2024.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Collocamento obbligatorio

Invio al servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di dicembre 2024.

 

 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2025

Mercoledì 1: Primo giorno dell’anno

Lunedì 6: Festa dell’Epifania

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

 

 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 22 di

 

 – Dicembre 2024

 

LE ULTIME NOVITÀ

 

Autoliquidazione INAIL 2024/2025: disponibili le basi di calcolo

 

 

 

Nota INAIL n. 11783 del 4 dicembre 2024

L’INAIL ha reso noto che dal 3 dicembre 2024 è disponibile il servizio online relativo alla “Comunicazione Basi di Calcolo” per l’autoliquidazione 2024/2025. Per le ditte cessate nel corso del 2024 che hanno potuto utilizzare la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” non sono disponibili le basi di calcolo e, a tal fine, sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Revisione del regime IRPEF-IRES

 

Comunicato stampa CdM n. 106
del 3 dicembre 2024

Il Consiglio dei Ministri ha reso noto che è stato approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).
Borse di studio ai figli dei dipendenti: documentazione non necessaria

 

 

 

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 231 del 28 novembre 2024

In tema di borse di studio destinate a premiare le eccellenze scolastiche dei figli dei dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’esclusione dal reddito, i lavoratori dipendenti non sono obbligati a presentare al datore la documentazione, che dimostri un utilizzo coerente con le finalità di erogazione delle suddette somme percepite a titolo di borse di studio e volte alla premiazione del raggiungimento di determinati livelli da parte degli studenti in ambito scolastico ed universitario.
Sostegno al reddito del settore moda: al via le domande

 

 

 

 

Circolare INPS n. 99
del 26 novembre 2024

Sono state fornite le istruzioni operative in materia di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario. I datori di lavoro hanno accesso al trattamento per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024. La domanda di accesso al trattamento, disponibile dal 3 dicembre 2024, deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma “OMNIA IS”.
CO: in vigore i nuovi standard tecnici

 

Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024 e Nota n. 19156 del 14 novembre 2024

Il Ministero del Lavoro ha comunicato l’aggiornamento degli standard tecnici relativi ai modelli del Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) e l’introduzione del nuovo flusso “NASPI-DISCOLL”. I nuovi standard tecnici sono già operativi 27 novembre 2024.
Fondo Nuove Competenze: contributi per la formazione

 

 

 

 

Ministero del Lavoro,
Decreto 10 ottobre 2024

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha emanato il decreto sul Fondo Nuove Competenze, che prevede l’erogazione di contributi per le iniziative di formazione finalizzate a processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, oltre a favorire un incremento di occupazione. Prerequisito per l’accesso al FNC è che i datori privati, incluse le società a partecipazione pubblica, abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.

 

 

COMMENTI

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE DI BENEFICIARI DI ADI e SFL

 

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) ha introdotto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2024, soggetti percettori delle indennità Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e Assegno di inclusione (ADI), al fine di promuoverne l’inserimento lavorativo.

Più precisamente, il beneficio consiste:

  • nello sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, entro un tetto di 8.000 euro annui per 12 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, compreso il periodo di esonero fruito per l’assunzione a tempo determinato;
  • nello sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, entro un tetto di 4.000 euro annui per 12 mesi, non oltre la durata del rapporto di lavoro per le assunzioni a tempo determinato o stagionale.

 

L’esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Il beneficio è inoltre riconosciuto:

  • alle agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 con delle specificità;
  • agli Istituti di Patronato, agli Enti bilaterali e alle Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
  • agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono attività di servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori.

 

Per poter fruire del beneficio il datore di lavoro deve preventivamente inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.

Inoltre, per beneficiare dello sgravio il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, utilizzando il “Portale delle Agevolazioni”, la domanda di ammissione all’agevolazione. A riguardo, con il Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, l’INPS ha comunicato la disponibilità del modulo “Esonero SFL-ADI”, che i datori di lavoro devono appunto utilizzare per richiedere l’esonero all’assunzione a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

 

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul SFL e sull’ADI in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta.

Effettuerà i controlli per la verifica della capienza negli aiuti “de minimis” e comunicherà al datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo che potrà essere fruito nelle denunce contributive.

 

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2024

 

 

LUNEDì 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di novembre 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2024. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di novembre 2024 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre aprile – giugno 2024.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

TFR – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Versamento dell’acconto sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno 2024.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (novembre 2024).

 

 

MARTEDì 31

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di novembre 2024. Presentazione all’INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di novembre 2024, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di novembre 2024.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di novembre 2024.

 

 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024

Domenica 8: Festività dell’Immacolata Concezione

Mercoledì 25: Santo Natale

Giovedì 26: Santo Stefano

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.