Novità in materia di lavoro giugno 2025

 

 

Tracciabilità delle spese solo per le trasferte in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

 

In merito alla materia lavoro, una interessante novità riguarda la modifica relativa all’obbligo del pagamento delle spese di trasferta, da parte del lavoratore, esclusivamente con una modalità tracciabile.

 

Tale obbligo è stato previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2025 (articolo 1, commi 81-83, della Legge n. 207/2025).

 

Con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025, l’obbligo di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, riguarderà solo le trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.

 

Illegittimità del TFR in busta paga ogni mese

Con sentenza n. 13525/2025 la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità della anticipazione del TFR in busta paga ogni mese in maniera continuativa pur a seguito di un accordo con i lavoratori ex art. 2120 c.c., inserito nella lettera di assunzione.

 

La Corte ha affermato che le condizioni di miglior favore, che il patto individuale può legittimamente introdurre al regime legale di anticipazione del TFR, non possono concretizzarsi in una erogazione mensile, atteso che le stesse possono unicamente ampliare i presupposti legali stabiliti per le anticipazioni del TFR accantonato soltanto se il lavoratore ha almeno otto anni di anzianità, per un importo massimo del 70%, entro il tetto del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.

Di conseguenza, l’Inps è abilitata a chiedere su tali somme erogate mensilmente la ordinaria contribuzione.

In maniera conforme si è espresso, in via amministrativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 616/2025.

 

CCNL Metalmeccanica: aumento dei salari

L’ISTAT ha ufficializzato, in data 12 giugno 2025, il valore percentuale dell’indice IPCA-NEI (Ipca al netto degli energetici importati), in riferimento all’anno 2024 che è pari all’1,3%.

In relazione a questa percentuale e all’Accordo di rinnovo 5 febbraio 2021, tra Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, che prevede la clausola di Ultrattività, l’aumento retributivo a decorrere dal mese di giugno sarà:

 

CCNL Industria Metalmeccanica: pari 27,70€ mensili per il livello C3 (ex 5º livello);

CCNL Unionmeccanica: pari 27,90€ mensili per la 5º categoria;

CCNL Orafi – Argentieri: pari 24,75€ mensili per la 5º categoria.

 

I contratti nazionali, formalmente scaduti, grazie alla clausola di “ultrattività”, garantiscono ai metalmeccanici gli aumenti, adeguando le retribuzioni per i mesi futuri, fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto nazionale, così come garantisce anche il diritto ai 200 euro di “welfare contrattuale”.

 

Assunzioni giovani under 35

L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, comunica che, in base alle interazioni tra la Commissione Europea ed il Ministero del Lavoro, la legittima fruizione dell’esonero contributivo, di cui al comma 1 dell’articolo 22 del cd. Decreto Coesione (bonus giovani), per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

 

Ragion per cui, per le assunzioni di giovani under35 effettuate dal 1° luglio 2025, indipendente dal luogo sede di lavoro, la fruizione dell’incentivo sarà subordinata alla verifica dell’incremento occupazionale.

 

Al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo, prescindendo dal requisito dell’incremento occupazionale aziendale, si invita ad attenzionare l’eventuale trasformazione di contratti a termine di Giovani under 35 anni, entro e non oltre il 30 giugno prossimo.