Circolare informativa Legge di Bilancio 2025
Bologna, 22 gennaio 2025 Alle Aziende Clienti
Oggetto: Circolare informativa Legge n° 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)
La presente informativa fornisce un’analisi delle principali novità in materia di lavoro e pensioni contenute nell’articolo 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”), le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
PREMESSA
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2024 n. 305, la L. 30.12.2024 n. 207, contenente numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente e contenente il “Bilancio di previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”.
Qui di seguito si fornisce una panoramica delle predette novità. Partendo dalle novità che impattano sulla tassazione del reddito di lavoro dipendente a decorrere dal periodo d’imposta 2025, le principali novità tutte contenute nell’art. 1 della legge, sono le seguenti:
Misure a sostegno del potere di spesa del lavoratore
Norma di riferimento | Sintesi
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Aliquote IRPEF, detrazioni fiscali e riduzione del cuneo fiscale (Art. 1 co. 2 – 9 e 11)
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Strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 28.000 euro, 23%; oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 35%: oltre i 50.000 euro, 43%.
Elevate da 1.800,00 a 1.955,00 le detrazioni d’imposta per i redditi fino a 15.000 euro.
Confermato il trattamento integrativo nella misura di 1.200,00 euro annui in presenza di imposta a debito.
Sono previste ulteriori misure in sostituzione della decontribuzione per i lavoratori (c.d. “Esonero IVS” del 6/7 %), cessata il 31.12.2024:
Nello specifico, per i soli titolari di reddito di lavoro dipendente (sono dunque esclusi i redditi assimilati), che hanno un reddito complessivo annuo:
· Non superiore a 20.000 euro è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente. Tale somma integrativa spetta a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) non superiore a 20.000,00 euro (a tal fine rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i c.d. lavoratori impatriati) ed è di importo variabile secondo le seguenti misure: · Percentuale del 7,1% per i redditi di lavoro dipendenti inferiori a 8.500 euro; · Percentuale del 5,3% per i redditi di lavoro dipendente superiori a 8.500 euro e inferiori a 15.000 euro; · Percentuale del 4,8% per i redditi di lavoro dipendenti superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.
Tale somma integrativa da gestire come competenza netta viene riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga. La spettanza è verificata in sede di conguaglio.
· Per i lavoratori dipendenti con reddito superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è prevista una seconda misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale, che consiste in una ulteriore detrazione d’imposta fissata in 1.000 euro annui ma, se il reddito supera la soglia di 32.000 euro, l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro.
Al fine della determinazione del reddito complessivo annuo, rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati.
Tale ulteriore detrazione d’imposta è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga. La spettanza è verificata in sede di conguaglio.
Detrazioni per familiari a carico (comma 11):
Viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa.
Il limite massimo di età (età inferiore ai 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non ha più diritto alle detrazioni, non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico.
Dal periodo d’imposta 2025, le detrazioni per familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.
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Misure per i lavoratori transfrontalieri (co. 97 -98)
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In attesa della definizione del Protocollo di modifica dell’Accordo Italia – Svizzera, i lavoratori transfrontalieri ossia i soggetti:
· fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, nella zona di 20 Km dal confine con l’altro Stato; · esercenti un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente / una stabile organizzazione / base fissa di tale altro Stato; · che rientrano, in linea di principio, quotidianamente nel proprio domicilio principale nello Stato di residenza:
possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro dipendente in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
Le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
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Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico alberghiere (co. 395 – 398)
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Viene confermato dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinarie effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendente conseguito nel 2024 che non deve essere superiore a 40.000 euro.
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Detassazione delle mance nel turismo (co. 520)
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Si innalza il limite reddituale di applicazione della tassazione che passa dagli attuali 50.000 euro a 75.000 euro annui e sale dal 25% al 30% il limite annuo del beneficio ammesso. |
Premi di produttività (co. 385)
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Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene confermata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato: · i premi di natura variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili; · le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, corrisposti in forza dei contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000, così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
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Fringe Benefit, rimborsi spese e welfare aziendale
Norma di riferimento | Sintesi
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Fringe Benefit auto (Art. 1 co. 48)
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Attraverso la revisione dell’art. 51 co.4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo ai lavoratori a partire dal 1° gennaio 2025, si applica una percentuale di calcolo sul valore definitivo dalle tabelle ACI pari al 50%. La percentuale si riduce al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. La modifica penalizza i fringe benefit per auto a benzina e gasolio a bassa e media emissione di Co2, mentre risulta più vantaggiosa per le auto ad alta emissione.
Attenzione: la misura si applica SOLO alle nuove assegnazioni.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al: · 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/Km; · 30% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/Km e fino a 160g/Km; · 50% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160g/Km e fino a 190 g/Km; · 60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/Km.
In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnanti prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30 % (indipendentemente dal livello delle emissioni).
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Tracciabilità delle spese di trasferta (co. 81 – 83)
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Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte fuori dal territorio comunale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuate con metodi tracciabili (bonifico, versamento postale, carta di credito e carta prepagata).
Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici. Tali somme, sostenute per le spese di trasferta di lavoratori dipendenti ed autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, solo se pagate con metodi tracciabili.
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Welfare aziendale e fringe benefit (co. 386 – 391)
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In deroga a quanto previsto dall’art. 51, co. 3 del TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, viene confermata fino al 2027, la possibilità di erogare fringe benefit ai lavoratori nel limite di esenzione da contributi e imposte di 1.000 euro o di 2.000 euro se il lavoratore ha figli a carico (che non sono in affido esclusivo all’altro genitore e che percepiscono reddito inferiore a 4.000 euro se con età inferiore a 24 anni; 2.840,51 per età superiore).
Quest’ultimo limite può essere applicato solo se il lavoratore ne fa richiesta scritta al datore di lavoro. Rientrano nell’elenco dei fringe benefit:
· Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; · Le somme erogate e rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma (co. 390), previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Viene poi introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025, – titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000 euro, – che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 Km dal comune di precedenza assunzione. L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
La misura è erogabile solo su richiesta del lavoratore.
Il regime di esenzione alla formazione del reddito del lavoratore, non rileva ai fini contributivi.
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Misure di gestione dello stato di disoccupazione
Norma di riferimento | Sintesi
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NASPI e Disoccupazione (Art. 1 co. 171 – 187)
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Da gennaio 2025, viene introdotto un nuovo requisito contributivo per accedere alla NASpi di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025.
Nello specifico si prevede, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio, la possibilità di accedere alla NASpI solo per quei lavoratori che nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI dopo aver cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione utile maturate nel corso del rapporto di lavoro che ha comportato il licenziamento.
Tale norma vale anche per il lavoratore che si è dimesso senza fare la procedura telematica di convalida (c.d. “dimissioni per fatti concludenti” a seguito di quanto previsto dall’art. 19 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, in vigore dal 12 gennaio 2025), cessando il rapporto di lavoro e viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi viene licenziato. Il lavoratore non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
A seguito di tale modifica, dal 2025 l’indennità NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: · siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015 e s.m.i.; · possono far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione; · “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
Pertanto, se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di contratto e viene successivamente assunto e licenziato entro 12 mesi, non avrà diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane. Eccezioni previste: – Dimissioni per giusta causa; – Dimissioni durante il periodo di maternità (art. 55 D.lgs. 151/2001); – Risoluzioni consensuali nell’ambito di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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Misure a sostegno della genitorialità dei lavoratori
Norma di riferimento | Sintesi
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Decontribuzione lavoratrici madri (co. 219 – 220)
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È previsto il riconoscimento di un esonero parziale contributivo (in misura ancora da definirsi) della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome.
Con riferimento ai requisiti di concessione dell’esonero: · le lavoratrici devono essere madri di due o più figli; · l’esonero medesimo spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; · la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti, mentre per le lavoratrici autonome l’esonero deve essere rapportato al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti.
Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di un apposito decreto.
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Congedi parentali (co. 217 – 218)
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La legge di Bilancio 2025 prevede con riferimento ai lavoratori dipendenti un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale
· all’80% (anziché al 60% già previsto per il secondo mese e al 30% già previsto per il terzo mese), · nel limite di due mesi, · entro il sesto anno di vita del bambino (o entro il 6° anno di adozione), · in alternativa tra i genitori.
Pertanto, per i lavoratori che hanno terminato o che terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2023 e al 31.12.2024, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.
L’Inps rinvia a specifica e successiva circolare la trattazione connessa alla portata e agli effetti della nuova misura dell’indennità e le relative istruzioni operative.
Pertanto, riguardo ai congedi parentali ci si potrà trovare di fronte a più scenari:
Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato prima del 31.12.2022:
Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31.12.2022 ma prima del 31.12.2023:
Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31.12.2023 ma prima del 31.12.2024:
Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31.12.2024:
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Misure a sostegno dell’occupazione
Norma di riferimento | Sintesi
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Super deduzione del costo del lavoro (co. 399 – 400)
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Proroga dell’incentivo fiscale per nuove assunzioni nei periodi 2025-2027 con deduzione del costo del personale per incrementi occupazionali.
Confermata, pertanto, fino al 2027, la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
– 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato; – 130% in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela, di cui all’allegato 1, del D.L.vo n. 216/2013, ovvero: o lavoratori svantaggiati o con disabilità; o donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni; o donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; o donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica; o giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; o lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; o ex percettori reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.
La misura rimane subordinata all’incremento occupazionale.
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Esonero Contributivo per le aziende del mezzogiorno (co. 404 e 406 – 426)
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In alternativa alla decontribuzione Sud cessata al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), sono stati introdotti due esoneri contributivi nuovi:
– uno diretto alle micro, piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti – l’altro diretto alle imprese con più di 250 dipendenti.
Nel particolare, spetta alle: · microimprese e piccole e medie imprese, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, a condizione che l’aiuto rispetti i limiti del regime de minimis previsto dal Regolamento UE n. 2831/2023; · imprese non rientranti nella nozione di “microimpresa e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il riconoscimento dell’esonero per le imprese che occupano oltre 250 lavoratori, fermo restando l’incremento occupazionale, è concesso solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea e quindi, fino a tale momento, tale esonero è da intendersi sospeso.
Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico, i rapporti di apprendistato.
La nuova agevolazione consiste nell’esonero del versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, con misure a scalare ed in vigore fino al 2029. Nel particolare, per l’anno 2025 l’esonero sarà in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2024.
Stesso meccanismo per il 2026, 2027 e 2028 (in misura pari al 20%, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato al 31.12 dell’anno precedente).
Nel 2029 la misura si abbassa ancora e sarà al 15%.
Questo incentivo non è cumulabile con il beneficio di cui al Dl. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione) e non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, d.lgs. 150/2015) ed è concesso subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale (art. 1 co. 1175, L. 296/2006), nonché relativa agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili (art. 3 L. 68/99).
Si rimane in attesa della circolare esplicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Nel precisare che la presente informativa non ha carattere esaustivo ma sintetizza alcuni degli aspetti di principale rilevanza per la nostra Clientela, rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.
Studio Errigo