Bonus Natale 2024

 

OGGETTO: BONUS NATALE

Il D.L. n° 113 del 9 agosto 2024, convertito in Legge n° 143 del 7 ottobre 2024, ha introdotto, per l’anno 2024, il c.d. Bonus Natale: un’indennità una tantum erogabile direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità o, in alternativa, tramite dichiarazione dei redditi.

Per ottenere il beneficio, è necessario soddisfare specifici requisiti, sia di natura oggettiva che soggettiva. Tali requisiti sono stati ridefiniti dal recente D.L. n° 167 promulgato il 14 novembre 2024 e chiariti attraverso esempi applicativi con le circolari n. 19 e 22 dell’Agenzia delle Entrate rispettivamente del 10 ottobre e 19 novembre 2024.

 

Requisiti oggettivi e soggettivi – soggetti beneficiari

 

Possono beneficiare del Bonus Natale tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla qualifica rivestita, purché soddisfino i seguenti requisiti:

 

  1. titolarità, nell’anno di imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a € 000,00. Tale reddito va determinato tenendo conto anche:
  • dei redditi assoggettati a cedolare secca;
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni ex 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019;
  • della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex 1, D.L. n. 201/2011;
  • delle mance detassate (settore Turistico) ex 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022;
  • della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/ 2010; ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).

Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.

 

  1. Imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 49 del TUIR) di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (art. 13, comma 1, TUIR).

N.B. A tal proposito si precisa che, verificata la capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro, come risultante dall’elaborazione del cedolino paga, analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, l’imposta potrebbe poi risultare azzerata a fronte del riconoscimento di ulteriori detrazioni di imposta.

Pertanto, in caso di superamento del limite di € 28.000,00 o di imposta lorda incapiente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti, l’importo dell’indennità una tantum in precedenza ricevuto sarà oggetto di recupero.

 

 

 

 

 

  1. Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

N.B. Si considera fiscalmente a carico, secondo l’art. 12, comma 2 del TUIR, il familiare con un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 (€ 4.000,00 per figli di età inferiore a 24 anni).

 

Natura e misura del Bonus

 

Il Bonus Natale può essere riconosciuto esclusivamente su richiesta esplicita del Lavoratore e spetta:

  • a un solo componente del nucleo familiare in caso di soggetti coniugati o conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della n. 76/2016;
  • ad entrambi i genitori in caso di soggetti non coniugati e non conviventi di

 

L’importo del Bonus è pari a € 100,00 netti e non concorre alla formazione del reddito.

 

Il Bonus Natale deve essere riproporzionato ai giorni di lavoro effettivo nel 2024 mentre non è prevista alcuna riduzione per i contratti part-time.

 

Rispetto a tale previsione, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta il Bonus, coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione”.

L’Agenzia ha precisato inoltre, che in presenza di più redditi da lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il Bonus, i giorni compresi in periodi di lavoro contemporanei devono essere computati una sola volta.

Analogamente, in caso di conguaglio complessivo di redditi di lavoro dipendente derivanti da una pluralità di rapporti di lavoro nel corso del 2024, sia con lo stesso datore (come nel caso dei lavoratori) sia con datori di lavoro diversi, il Bonus va quantificato in base al numero complessivo dei giorni di detrazione da lavoro spettanti nel 2024 (e considerati in sede di conguaglio complessivo) e non dunque, considerando solo quelli riconducibili all’ultimo periodo di lavoro intrattenuto con il datore di lavoro che ne effettua l’erogazione.

 

Il sostituto d’imposta riconosce il Bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore e compensa il credito maturato nel Mod. F24:

  • con il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate;
  • a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta

 

Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza del Bonus e, qualora lo stesso risulti non spettante, provvede al relativo recupero.

 

Il Bonus sarà oggetto di ricalcolo nella dichiarazione dei redditi del 2025 relativa al periodo d’imposta 2024. Avranno diritto al Bonus anche:

 

 

 

 

  • i lavoratori domestici e, in generale, coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente non soggetti a ritenuta fiscale in assenza di un sostituto d’imposta;
  • i soggetti aventi diritto che non abbiano ricevuto il Bonus dal sostituto d’imposta, ad esempio a causa della mancata presentazione della

Sempre in sede di dichiarazione, potrà essere riconosciuto il Bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del Bonus Natale).

 

Il riconoscimento del Bonus Natale è subordinato alla specifica richiesta del lavoratore dipendente, resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari (codice fiscale dei figli fiscalmente a carico) per beneficiare del Bonus in esame.

 

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti

 

INDENNITA’ TREDICESIMA MENSILITA’ (Legge n.143 del 7/10/2024)

(Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445) (restituire la presente dichiarazione debitamente sottoscritta)

 

Il sottoscritto/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Nato a                                                                                                      il                                       C.F.                                               Dipendente dell’Azienda                                                                                                          Rif. interno                                  

 

Consapevole che:

l’art. 2 bis, Legge n.143 del 7/10/2024 e successive modificazioni ha previsto che, per l’anno 2024 venga erogata dai sostituti d’imposta, unitamente all’erogazione della tredicesima mensilità, un’indennità di importo pari a 100 euro rapportato al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 000 euro (1);
  • il lavoratore ha almeno un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR (fiscalmente a carico) (2);
  • l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

 

I sostituti d’imposta riconoscono l’indennità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli a carico, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Il lavoratore dipendente è consapevole che il coniuge o convivente non può beneficiare della stessa indennità.

 

Dichiara:

di aver diritto all’indennità indicando:

codice fiscale del coniuge o convivente (se presente):

  •                                                                        

codice fiscale dei figli fiscalmente a carico:

  •                                                                        
  •                                                                        
  •                                                                        
  •                                                                        

 

 

PRESENZA DI CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME IN ESSERE (3)

redditi di lavoro dipendente di euro                            , giorni di lavoro non compresi nel rapporto attuale         _ di non aver più diritto all’indennità

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 

Data                                                                                                                                      Firma del dipendente

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

  • Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO NELL’ANNO

In caso di rapporti cessati nell’anno il lavoratore dovrà consegnare, al sostituto di imposta a cui presenta la dichiarazione, le Certificazioni Uniche rilasciate dai precedenti sostituti di imposta, al fine di permettere al sostituto di imposta che eroga l’indennità di avere le informazioni per determinare l’importo dell’indennità.

 

  • Si considerano fiscalmente a carico i figli che, nel 2024, posseggono redditi non superiori a € 2.840.51 ovvero a € 4.000 se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni.

 

  • Al fine della corretta verifica reddituale e della quantificazione in base al periodo di lavoro, in presenza di altri contratti di lavoro dipendente part-time in essere, devono essere comunicati i relativi: redditi di lavoro dipendente e giorni di lavoro avendo cura di indicare quelli non compresi nel rapporto di lavoro del sostituto a cui si presenta la