Bonus Giovani e Donne

 

Circolare informativa Incentivi all’assunzione

Istruzioni operative (D.L. 60/2024)

 

Si rende noto che, in attuazione di quanto previsto del Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (c.d. Decreto Coesione), convertito in Legge n. 95 del 4 luglio 2024 e a seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 66/2025 e della pubblicazione delle circolari INPS n. 90 e 91 del 12/05/2025, sono stati definitivi i criteri e le modalità attuative degli esoneri contributivi contenuti nel Decreto Coesione che ora sono pienamente operativi.

Il Decreto Coesione contiene una serie di misure in materia di lavoro volte ad incrementare, da un lato, l’occupazione giovanile stabile con il c.d. esonero “Bonus Giovani”, istituito dall’art. 22 del D.L. n. 60/2024 e dall’altro volte a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, con l’esonero contributivo “Bonus Donne”, istituito ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 60/2024.

Di seguito le indicazioni per la gestione operativa dell’applicazione dei suddetti esoneri.

 

INCENTIVO UNDER 35

L’art. 22 del DL. 60/2024, ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Il predetto beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni di rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

L’esonero “Bonus Giovani” è riconosciuto per un massimo di 24 mesi.

L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che alla data dell’assunzione o della trasformazione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo (35) anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.

Il diritto alla fruizione delle agevolazioni, sostanziandosi in un beneficio contributivo è subordinato al rispetto di quanto segue:

  • Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • Assenza di violazioni ai principi generali che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, previsti dall’art. 31 del DL. 150/2015, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 22 del D.L. 90/2024, l’agevolazione per l’assunzione di giovani spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti.

La misura dell’incentivo è:

  • 22 co. 1, intervento generalizzato: Misura rivolta potenzialmente a tutti i lavori privati che operano in ogni settore economico del Paese, in cui le unità produttive sono localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a Euro 500,00 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque ne limite di spesa autorizzate e riguarda le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024;

  • 22 co. 3, misura selettiva: Misura rivolta specificatamente ai soli datori di lavoro che operano nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ubicate nelle regioni Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata; Puglia; Calabria e Sardegna).

L’esonero è pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di Euro 650,00 su base mensile.

Tale suddetto beneficio, in quanto differenziato e rivolto ai soli datore di lavoro che operano in quest’area, necessita dell’autorizzazione della Commissione Europea per la sua operatività.

Il beneficio rappresenta pertanto “Aiuto di Stato” e l’assunzione per il quale si intende fruire del beneficio di cui al co. 3 dell’art. 22 del Decreto Coesione, deve comportare un incremento occupazionale netto e l’impresa deve verificare mensilmente il verificarsi della predetta condizione.

Nell’ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi deve presentare domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito Inps.

Il modulo è disponibile dal 16 maggio 2025.

  • Con specifico riferimento all’esonero di cui all’art. 22, comma 1, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati;
  • Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’art. 22, co. 3, del decreto Coesione, che, per il suo carattere selettivo, costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

In questo caso, una volta ricevuta la domanda, l’Inps invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni.

Una volta ricevuta la domanda telematica, sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, l’Inps provvederà a comunicare l’esito di accoglimento della domanda e fornirà comunicazione dell’importo dell’esonero riconosciuto che costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive dal datore di lavoro.

 

INCENTIVO BONUS DONNE

L’art. 23 del D.L. n. 60/2024 ha istituito un esonero contributivo destinato alle aziende che assumono a tempo indeterminato donne:

  • Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

In tal caso, l’esonero spetta per le assunzioni decorrenti dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 24 mesi;

  • Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

In tal caso, l’esonero spetta dopo aver inoltrato domanda all’INPS, per le assunzioni decorrenti dal 31 gennaio 2025 (autorizzazione della Commissione Europea) al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 24 mesi;

  • In professioni o settori caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere.

In tale caso, l’esonero spetta per le assunzioni decorrenti dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 12 mesi.

 

Gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L’incentivo:

  • consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice;
  • spetta nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.

La fruizione dell’incentivo è subordinata a:

  • Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • Assenza di violazioni ai principi generali che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, previsti dall’art. 31 del DL. 150/2015, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del D.L. 90/2024, l’agevolazione per l’assunzione di donne spetta nei limiti delle risorse stanziate per ciascun anno.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario altresì rispettare la condizione specificatamente prevista dal comma 3 dell’art. 23, consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza fra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi deve presentare domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito Inps, nella sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.

Il modulo è disponibile dal 16 maggio 2025.

  • Con specifico riferimento agli esoneri per le assunzioni delle donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati;
  • Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

In questo caso, una volta ricevuta la domanda, l’Inps invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni.

Lo Studio, per conto delle Aziende Clienti, si è già attivato per procedere all’applicazione delle agevolazioni contributive laddove spettanti e resta a disposizione per eventuali necessità e approfondimenti.